Chi paga il mutuo in caso di morte del mutuatario?

In caso di decesso con mutuo in corso, la legge italiana prevede che l’onere del debito passi agli eredi. Il debito, quindi, non si estingue automaticamente e gli eredi diventano responsabili del pagamento delle rate residue.

Gli eredi hanno davanti a loro le seguenti possibilità:

1. Esistenza polizza assicurativa

il mutuatario ha stipulato una polizza assicurativa che copre l’estinzione del mutuo (il pagamento, cioè, delle rimanenti rate) in caso di decesso. In tal caso l’immobile entrerà a far parte dell’asse ereditario senza che questo sia più gravato da un mutuo in corso; la banca potrà rifarsi sull’assicurazione.

2. Estinzione anticipata del mutuo da parte degli eredi

gli eredi possono decidere di estinguere anticipatamente il mutuo, ad esempio quando il capitale che residua non è molto alto; raccolta la somma necessaria, si dovrà informare la banca attraverso lettera raccomandata, per poi procedere a saldare quanto ancora dovuto.

3. Accollo del mutuo da parte degli eredi

gli eredi possono decidere di continuare a pagare il debito: è il cd. accollo, un atto formale notarile. Gli eredi sono responsabili in solido: in altri termini, l’istituto di credito potrà rivolgersi liberamente a ciascun erede per riscuotere il pagamento delle rate dovute. Se uno degli eredi non paga, gli altri possono essere chiamati a coprire la sua parte.

4. Rinuncia all’eredità

se gli eredi non vogliono farsi carico del mutuo, possono rinunciare all’eredità; questa scelta, però, comporta la rinuncia di tutti i beni lasciati dal defunto, non solo dell’immobile gravato dal mutuo. La rinuncia deve essere effettuata formalmente presso un Notaio o la cancelleria di un Tribunale.

Nota bene:
gli eredi – presentata la dichiarazione di successione – possono decidere di procedere con la vendita dell’immobile: parte o l’intero ricavato verrà utilizzato per estinguere il debito residuo con la banca. Può anche accadere che i coniugi siano cointestatari del mutuo. In questo caso, in caso di decesso di uno dei due coniugi, il contratto continua in capo all’altro coniuge cointestatario.


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